La generalità dei soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto è tenuta a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati
dei corrispettivi giornalieri, rilasciando, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, il nuovo documento commerciale (fatto salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2020.
I nuovi adempimenti che devono essere assolti mediante un registratore telematico (o un registratore di cassa appositamente adattato), ovvero utilizzando la procedura web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, sostituiscono, da un lato, le vecchie modalità di certificazione fiscale, dall’altro l’obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72.
Con il 2020, dunque, l’obbligo di emissione dello “scontrino elettronico” diventa generalizzato. Infatti, anche se per i soggetti di maggiori dimensioni, ossia per coloro che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro, l’obbligo di invio dei corrispettivi è entrato in vigore già dal 1° luglio scorso, è soltanto dal 1° gennaio 2020 che tale obbligo si è esteso alla generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Ciò significa che i soggetti in parola, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, dovranno memorizzare e trasmettere i corrispettivi ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, nel rispetto delle regole tecniche dettate dal provv. n. 182017/2016, pena l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97 (in particolare, opera una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa al singolo corrispettivo non memorizzato o non trasmesso, con un minimo di 500 euro).
Si ricorda, però, che il legislatore ha previsto una moratoria delle sanzioni, nonché modalità e termini semplificati di invio dei dati per i soggetti che, nel primo semestre di applicazione del nuovo regime, non si sono ancora dotati dei registratori telematici (cfr. circ. n. 15/2019). Tale periodo semestrale si estende dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore alla soglia dei 400.000 euro e dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri soggetti obbligati (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015).
Pertanto, la distinzione tra soggetti “sopra soglia” e “sotto soglia” continua ad essere rilevante. I primi, infatti, dal 1° gennaio 2020, sono tenuti ad adempiere i nuovi obblighi senza semplificazioni. In sostanza, ove non possano utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate in ragione della frequenza delle operazioni svolte, essi dovranno attivare un registratore telematico ed effettuare gli adempimenti mediante tale strumento; inoltre dovranno inviare i dati entro i termini ordinariamente previsti, ossia entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, non essendo più valida la moratoria delle sanzioni.
Si ricorda, a margine, che, per gli anni 2019 e 2020, è previsto uno specifico credito d’imposta, seppure di lieve entità, per l’acquisto dei nuovi registratori o per l’adattamento degli apparecchi già in uso (art. 2 comma 6-quinquies del DLgs. 127/2015).
I soggetti “minori”, invece, fino al prossimo 30 giugno, possono beneficiare delle semplificazioni previste per il periodo transitorio, per cui, qualora non si siano dotati per tempo dei registratori telematici, possono: inviare i dati mediante i servizi web alternativi individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 luglio 2019; effettuare la trasmissione dei dati, anziché entro 12 giorni, entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ad esempio, per i corrispettivi di gennaio 2020 la trasmissione può avvenire entro il 29 febbraio, posticipato al 2 marzo 2020); infine, possono assolvere l’obbligo di memorizzazione con le modalità “tradizionali” (ossia utilizzando i registratori di cassa o le ricevute fiscali ed effettuando le annotazioni sul registro dei corrispettivi).
In ogni caso, restano escluse dai nuovi obblighi, almeno in fase di prima applicazione, le operazioni che rientrano negli esoneri individuati dal DM 10 maggio 2019, vale a dire quelle già in precedenza escluse dalla certificazione fiscale (es. le operazioni elencate all’art. 2 del DPR 696/96), le prestazioni certificate mediante biglietto di trasporto e le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale, nonché le operazioni “collegate e connesse” a quelle già esonerate dagli obblighi e le operazioni al dettaglio effettuate in via marginale rispetto ad altre operazioni già esonerate o soggette a fatturazione.
Infatti, con DM 24 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso, l’esonero previsto per queste ultime due tipologie di operazioni è stato prorogato oltre la scadenza inizialmente prevista (31 dicembre 2019).
Lo stesso decreto ha ricompreso tra le fattispecie esonerate dai nuovi obblighi anche i servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri.
(da Eutekne.info)