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Domani, 1° luglio, diventeranno operative le disposizioni del DLgs. 36/2021 che, tra l’altro, modificano radicalmente la disciplina del lavoro sportivo in ambito dilettantistico. Anche sotto il profilo fiscale gli interventi sono particolarmente rilevanti. Si consideri ad esempio che, nell’area del dilettantismo, viene abrogata la parte dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR relativa all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali.

I rapporti che attualmente ricadono in tale ambito dovranno essere ricondotti, sulla base delle caratteristiche specifiche, in una delle tipologie contrattuali definite dal DLgs. 36/2021.
A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, viene prevista una soglia di esenzione per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro; la soglia prevista dal TUIR (art. 69) è invece di 10.000 euro.

Si ricorda che, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando:
– la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (che dovrebbero essere portate a 24 dal prossimo decreto correttivo), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
– le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva (art. 28 comma 2 del DLgs. 36/2021).

Resta ferma la possibilità di stipulare altre tipologie contrattuali, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa priva delle caratteristiche sopra indicate (in quest’ultimo caso, non sarà operativa la predetta presunzione).
Se l’ammontare complessivo dei compensi supera i 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente, con applicazione delle regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale. Per monitorare il superamento della soglia, all’atto del pagamento il lavoratore rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno.

La nuova soglia di esenzione si presenta particolarmente favorevole per i lavoratori con partita IVA che potranno adottare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, il che consente di cumulare l’esenzione in discorso con l’aliquota d’imposta ridotta.

L’esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021.
Poiché la parziale abrogazione dell’art. 67 e il mutamento del regime fiscale si verifica in corso d’anno, è stata prevista una disciplina transitoria: per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro (art. 51 comma 1-bis del DLgs. 36/2021).

Il limite è stabilito in via unitaria per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale. Al riguardo, dovrà essere chiarito se le imposte versate entro il 30 giugno prossimo, in base alla disciplina attualmente vigente, sulle somme exart. 67 del TUIR eccedenti la soglia di 10.000 euro, saranno oggetto di “recupero” nell’ipotesi in cui, a fine 2023, risulti rispettato il limite dei 15.000 euro complessivi.

Da domani, 1° luglio, è abrogato il comma 3 dell’art. 53 del TUIR, che regola il trattamentodei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex L. 91/81 (legge che viene parimenti soppressa).

Con la medesima decorrenza, viene introdotta la lett. a) all’art. 53 comma 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autonomo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa. Le tipologie di prestazioni interessate dalla nuova disposizione non paiono immediatamente individuabili. In assenza di riferimenti al professionismo e al dilettantismo, non sembrerebbero interessate dalla nuova disposizione le prestazioni sportive rese da soggetti con partita IVA e relativa copertura previdenziale, per le quali si verterebbe nel reddito di lavoro autonomo professionale di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR. Fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, all’interno di questa nuova categoria potrebbero forse rientrare anche le prestazioni sportive a carattere occasionale.

(articolo tratto da eutekne.info