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Dal mese di luglio, i lavoratori dipendenti potranno beneficiare di un importo dell’esonero della quota IVS a loro carico in misura maggiore rispetto ai primi 6 mesi dell’anno, con un conseguente aumento del netto in busta (anche se gli effetti di tale esonero sono comunque limitati dal successivo aumento dell’imponibile fiscale e dell’IRPEF lorda).
Ciò per effetto di quanto previsto dall’art. 39 del DL 48/2023, c.d. decreto “Lavoro”, il quale non è stato oggetto di alcuna modifica in sede di conversione.

La norma, si ricorda, ha incrementato l’esonero della quota IVS ex art. 1 comma 281 della L. 197/2022 di 4 punti percentuali, portandolo dal 3% al 7%, se la retribuzione non eccede 1.923 euro, e dal 2% al 6%, se la retribuzione non eccede 2.692 euro. L’incremento, tuttavia, è applicabile limitatamente:
– alla seconda parte dell’anno in corso;
– alle retribuzioni corrisposte nel mese, con esclusione quindi della tredicesima mensilità (per la quale rimangono in vigore le riduzioni del 2% o del 3%).

Nel dettaglio, per i periodi di paga dal mese di luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023l’esonero della quota IVS a carico dei lavoratori sarà pari al:
– 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
– 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Tuttavia, il datore di lavoro, o il professionista che lo assiste, deve porre particolare attenzione alla corretta quantificazione dell’esonero, distinguendo la misura non solo in relazione all’imponibile previdenziale del mese in questione del proprio dipendente, ma anche dell’eventuale rateo di tredicesima che viene erogato mensilmente.

In particolare, come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 1932/2023, se la tredicesima mensilità viene erogata mensilmente – dietro accordo tra il datore e il lavoratore – e non in un’unica soluzione a dicembre, l’esonero della quota IVS troverà applicazione, relativamente al singolo rateo di tredicesima, nella misura del:
– 2%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro;
– 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro.

Allo stesso modo, rimangono valide le aliquote del 2% o del 3% anche in caso di tredicesima mensilità erogata in un’unica soluzione nel mese di competenza di dicembre 2023. In questo caso l’esonero in trattazione troverà applicazione nella misura del:
– 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
– 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
Di conseguenza è possibile che nel corso del medesimo mese possano applicarsi percentuali differenti tra:
– retribuzione corrisposta nel mese (riduzione del 6% o del 7%);
– rateo di tredicesima (riduzione del 2% o del 3%).
Analogamente, in caso di erogazione della tredicesima in unica soluzione, nel mese di dicembre è possibile applicare una riduzione:
– del 6% o del 7%, sulla retribuzione del mese;
– del 2% o del 3%, sull’intero importo della tredicesima (fermo restando i suddetti limiti).

Per quanto concerne gli aspetti prettamente operativi, i datori di lavoro o i professionisti che li assistono continueranno ad attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circ. n. 7/2023, mentre – come precisato dall’Istituto di previdenza – la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote del 6% e del 7% a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 e fino a quella di dicembre 2023.

Vengono invece ridenominati i codici causale già in uso, vale a dire:
– “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48”, per l’esonero del 6%;
– “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48”, per l’esonero del 7%.

Per il settore agricolo, la misura dell’esonero sarà determinata direttamente dall’INPS in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In ultimo, si ricorda che per espressa previsione normativa, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

(articolo tratto da eutekne.info)