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Anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo. Nella giornata di sabato 28 marzo è stato infatti firmato

dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto in forza del quale parte delle somme stanziate al Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’articolo 44 D.L. 18/2020 è stato destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Più precisamente, l’indennità di 600 euro è riconosciuta ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 eurola cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In entrambi i casi, l’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

Con riferimento ai professionisti di cui al primo punto alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nell’interpretazione dell’espressione “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”: nessun decreto, infatti, ha mai disposto la sospensione delle attività professionali, essendo sul punto intervenuti soltanto dei decreti e delle ordinanzeregionali.

Considerato che tale requisito non è riproposto nel successivo punto b, dedicato ai lavoratori con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, si ritiene che l’espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a tutti gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso (si pensi, ad esempio, al fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti e agli effetti sui pagamenti delle parcelle).

I contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro devono quindi soltanto limitarsi a presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.

I contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, invece, hanno diritto all’indennità soltanto nel caso in cui abbiano ridotto, cessato o sospeso l’attività.

A tal proposito è lo stesso articolo 2 del decreto a prevedere che:

a) per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;

b) per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spesesostenute nell’esercizio dell’attività.

Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Si sottolinea che l’indennità sarà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Si prospetta quindi un c.d. “click day”.

Moltissimi professionisti con ricavi superiori a 35.000 euro potrebbero però incontrare numerose difficoltà nell’invio delle domande, dovendo, al 1° aprile, essere già in grado di calcolare la differenza tra ricavi e costi al 31.03.2020, al fine di poterla confrontare con i corrispondenti dati dell’anno precedente.

Tutto quanto appena esposto con riferimento ai professionisti iscritti alle Casse private, si ricorda che dalla stessa data del 1° aprile sarà possibile richiedere anche le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020.

A tal fine sarà necessario che i singoli contribuenti si dotino di pin dispositivo rilasciato dall’Inpsspid di livello 2 o superiorecarta di identità elettronica 3.0carta nazionale dei servizi. Le domande per usufruire dell’indennità di 600 euro potranno essere tuttavia richieste con modalità semplificata, inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.

Si propone, di seguito, una tabella di sintesi dei lavoratori che possono accedere al beneficio in esame.

Spettanza indennità 600 euro
Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020 , l’indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma , ad oggi nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti per beneficiare dell’indennità, la regolarità contributiva.

Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, dedicato agli iscritti alle Casse private, invece, riserva l’indennità a coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) , come chiarito dalle Faq del Mef, l’indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’Inps
Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l’Enasarco Sì, gli agenti hanno diritto di beneficiare dell’indennità di 600 europrevista dall’articolo 28 D.L. 18/2020 (sul punto si segnala una modifica delle Faq pubblicate dal Mef).

Si sottolinea che gli agenti iscritti all’Enasarco hanno diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili.

Badanti e colf Attualmente non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf.

Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che “la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nellarticolo 44”.

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro Sì, le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza.

È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro , la domanda può essere presentata all’ente di previdenza, a condizione che

  • la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020
  • ovvero sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Non si esclude l’estensione dell’indennità ad altre categorie di lavoratori, facendo ricorso al fondo di ultima istanza previsto dall’articolo 44 D.L. 18/2020. Allo studio ci sono misure per sostenere, tra gli altri, anche i lavoratori con contratti a termine in scadenza.

(articolo tratto da ecnews.it)