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Determinante è la tenuta di un comportamento concludente in linea con la disciplina del regime

Il regime forfetario è applicato “naturalmente” dai soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla L. 190/2014, tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime (ad esempio, non addebitando l’IVA sulle fatture emesse e non detraendo quella sugli acquisti).

La circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6  ha precisato che, ai fini dell’accesso al regime, nessun rilievo assume l’esercizio in anni precedenti di un’attività d’impresa, arte o professione. Così, previa verifica del possesso dei requisiti necessari e dell’assenza di condizioni ostative, l’accesso al regime dal 1° gennaio 2016 risulta possibile:
– sia per i soggetti che iniziano l’attività;
– sia per i soggetti già in attività (che applicavano nel 2015 il regime ordinario, oppure quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui al DL 98/2011).
La circostanza di aver svolto in precedenza qualche attività d’impresa o di lavoro autonomo (così come lo svolgimento di altra attività sotto forma di lavoro dipendente) rileva ai fini impositivi per fruire dell’agevolazione consistente nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi cinque anni di attività.

Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività, presumendo il possesso dei requisiti di legge, comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9/12), da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività. In particolare, occorre indicare nella sezione relativa ai “Regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2, per il regime forfetario.

Per coloro che hanno già un’attività in corso, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015 (§ 9.2), il passaggio al regime agevolato avviene, a partire dal 1° gennaio 2016, senza effettuare specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il mod. AA9/12) o successiva (nella dichiarazione annuale). Determinante è che sia tenuto un comportamento “fiscale” in linea con le prescrizioni del regime.

Più nel dettaglio, in presenza dei requisiti necessari, l’accesso al regime forfetario dal 2016 sarebbe possibile per i soggetti che nel 2015 hanno applicato:
– il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011,
– oppure il regime ordinario (fatto salvo che, in quest’ultima ipotesi, l’applicazione del regime ordinario sia conseguenza dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1 comma 70 della L. 190/2014, nel qual caso tale regime dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per un triennio).

Effetti del passaggio al regime forfetario dal 2016

Ancorché non siano necessarie comunicazioni specifiche, il passaggio dal 2016 al regime forfetario determina conseguenze per i soggetti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA 2016: segnatamente si tratta di soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario (nessun obbligo in tal senso si configura per il regime di vantaggio rispetto al quale opera una generica esclusione dall’imposta e dagli obblighi connessi).

Con la finalità di “comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime” forfetario, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del rigo VA14 della predetta dichiarazione.
Inoltre, il passaggio dalle regole ordinarie IVA al regime forfetario determina la necessità di operare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72 (art. 1 comma 61 della L. 190/2014). La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie: quindi, ipotizzando l’accesso al regime forfetario dal 2016, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2016 relativa al 2015 (rigo VF56).

Un apposito codice è stato poi previsto per indicare l’imposta a credito da chiedere a rimborso. Si ricorda, infatti, che, secondo l’art. 1 comma 63 della L. 190/2014, a seguito dell’accesso al regime forfetario, l’imposta detraibile emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario IVA può essere chiesta a rimborso, ovvero utilizzata in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità (art. 17 del DLgs. 241/97). I soggetti che accedono al regime forfetario dal 2016 indicano l’imposta che intendono chiedere a rimborso risultante dalla dichiarazione IVA 2016 al rigo VX4, casella 3 con codice 11.

Fonte: Eutekne.info

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