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Resta ferma l’estensione alle utenze domestiche per consumi di luce, acqua e gas

Il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti sale, per il 2022, dagli attuali 600 euro a 3.000 euro.

La modifica normativa, introdotta dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022 (c.d. Aiuti-quater), riguarda l’art. 12 del DL 115/2022, che, nell’originaria versione, prevedeva che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

Su tale disposizione è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022, la quale ha, tra l’altro, affermato che, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR deve intendersi modificata come di seguito:
– sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600 euro.

Non è invece prevista alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma, per cui, in caso di superamento, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite di 600 euro.

All’articolo 12, comma 1, del DL 9 agosto 2022, n. 115, convertito, vengono ora apportate le seguenti modifiche:
– dopo le parole “dall’articolo 51, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “prima parte del terzo periodo,”;
– le parole “euro 600,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.000,00”.

La prima modifica vuole risolvere un dubbio applicativo, che era già stato affrontato dall’Agenzia con un’interpretazione restrittiva, ma che non era però pienamente supportata dalla lettera della norma.
Viene in sostanza precisato che la deroga prevista da tale diposizione per il 2022 riguarda soltanto la prima parte del terzo periodo dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

Il citato terzo periodo dispone che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Pertanto, la deroga riguarda soltanto l’individuazione dei fringe benefit (che non comprende ordinariamente il rimborso delle utenze domestiche) e l’importo soglia (pari ordinariamente a 258,23 euro).
Come già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella summenzionata circolare n. 35/2022, non è quindi prevista alcuna deroga al meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite

Il superamento determina la tassazione dell’intero importo

La modifica più rilevante è evidentemente la seconda, che, come anticipato, prevede un notevole incremento del limite alla non imponibilità dei fringe benefit.
Tale limite, ordinariamente previsto in misura pari a 258,23 euro e inizialmente innalzato per il 2022 a 600 euro, passa ora a 3.000 euro.

Ne consegue che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.
In altri termini, i fringe benefit saranno tassati soltanto qualora si superi la soglia di 3.000 euro, fermo restando che in tal caso saranno oggetto di tassazione integralmente, quindi anche per la quota inferiore al suddetto limite.

Peraltro, stando ai precedenti chiarimenti, a ciò si aggiunge anche il “bonus carburante” di 200 euro previsto dall’art. 2 del DL 21/2022.

(tratto da eutekne.info)