Le News

Scopri tutte le novità dal mondo dell'economia e della finanza

Da oggi 1° luglio 2023 trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Avviene dunque in via definitiva, dopo il differimento operato dall’art. 16 del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), la complessiva applicazione delle disposizioni di riformadel DLgs. 36/2021.
Va comunque ricordato che diverse disposizioni di riforma dovrebbero subire modifiche per effetto di un decreto legislativo correttivo in corso di approvazione.

Ciò premesso, si evidenzia che con riferimento al lavoro sportivo (artt. da 25 a 38 del DLgs. 36/2021), le principali misure riguardano la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro, le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo, il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive e la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

In via preliminare, si ricorda che l’art. 25 del DLgs. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in qualità di atleta, allenatore o istruttore, direttore tecnico o direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Nell’evidenza, tale definizione attribuisce centralità al concetto di onerosità del rapporto, costituita dal corrispettivo, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti.
Si qualifica inoltre come lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge, sempre verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per quanto riguarda il lavoro nel settore professionistico, secondo le disposizioni di riforma indicate all’art. 27 del DLgs. 36/2021, si ritiene oggetto di contratto di lavoro subordinato laddove sia prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, nonché continuativa.

Viceversa, può rientrare nell’alveo del lavoro autonomo quando:
– l’attività viene svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell’art. 27 del DLgs. 36/2021, il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipula di un contratto in forma scritta (a pena di nullità) tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.

Nell’area del dilettantismo, invece, il lavoro sportivo (art. 28 del DLgs. 36/2021) si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono due requisiti nei confronti del medesimo committente.

Il primo riguarda la durata delle prestazioni oggetto del contratto, che pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Sul punto, va detto che lo schema di decreto correttivo alla riforma dello sport, di prossima emanazione, dovrebbe prevedere l’innalzamento di tale limite a 24 ore settimanali.

Il secondo requisito richiede che le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinatesotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Infine, si segnala che l’art. 29 del DLgs. 36/2021 riconosce alle società e le associazioni sportive la possibilità di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente con finalità amatoriali.

La medesima norma stabilisce poi che le prestazioni sportive dei volontari non vadano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e possano essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Nel merito, si evidenzia che lo schema di decreto correttivo alla riforma dello sport prevede che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ex DPR 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

(articolo tratto da eutekne.info)