Le News

Scopri tutte le novità dal mondo dell'economia e della finanza

Nello schema di decreto legge sulla revisione del sistema sanzionatorio, all’esame delle Commissioni parlamentari, l’art.15 aggiunge un comma 7 bis all’art. 11 del dlgs 471/97, il quale dispone che «La mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate o degli importi riscossi nell’ambito dei rapporti e delle operazioni di cui all’artico 32, primo comma n. 2 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è punita con sanzione dal 10 al 50% delle predette somme, salvo che non risultino dalle scritture contabili».

La norma rischia però di nascere incostituzionale, alla luce della sentenza della Consulta n.228 del 2014, la quale aveva censurato la disposizione di cui all’art. 32 del dpr 600/73, affermando che «anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe a un costo a sua volta produttivo di un ricavo». Anche se dunque non si tratterebbe più di una presunzione legale, ma di sanzioni in caso di mancata indicazione del beneficiario del prelievo, l’effetto rischia di essere il medesimo.

fonte: Italia Oggi

Vi sono però al momento forti contrapposizioni politiche, come testimonia questa intervista al Sottosegretario all’Economia On. Zanetti:

11705194_927374397308727_4356370109614559868_n

Leave a Comment