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L’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d “Sostegni”) prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche:

  • i contribuenti in regime forfetario;
  • gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi dal contributo: 

  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL); 
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021; 

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento (come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”), né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come nel DL “Rilancio”).

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

 Contributo minimo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2020.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Le istanze potranno essere presentate dal 30 marzo al 28 maggio.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente:

  • erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente
  • fruito, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.