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Con la ris. Min. Economia e finanze 20 luglio 2023 n. 3/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fornito qualche chiarimento in relazione all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1 comma 816 della L. 27 dicembre 2019 n. 160.

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, il menzionato comma 816 ha introdotto il c.d. “canone unico” per l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari. Detto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e sostituisce:
– la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);
– il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP);
– l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
– il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
– il canone di cui all’art. 27 commi 7 e 8 del DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Relativamente alla determinazione del canone unico in caso di diffusione di messaggi pubblicitari, la ris. n. 3/DF ha precisato anzitutto che deve essere considerata la sola superficie che racchiude il messaggio, mentre sono escluse dall’assoggettamento al canone le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari (analoghe considerazioni valgono anche se per la diffusione del messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47 comma 7 del DPR 495/92).
Nel caso di specie, quindi, non devono essere prese in considerazione “ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria”.

La precisazione del MEF deriva anzitutto dal combinato disposto dell’art. 1 commi 819 lett. b) e 825 della L. 160/2019 secondo cui il presupposto del canone è costituito “dalla diffusione di messaggi pubblicitari” e che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”, ma anche dai principi della Cassazione (sentenza 15 maggio 2002 n. 7031 e ordinanza 31 marzo 2017 n. 8427).

Con riguardo all’installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali (anche riferiti a soggetti ed aziende diverse), su un unico supporto, invece, la ris. n. 3/DF ha precisato che la superficie da assoggettare al canone unico è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 comma 825 della L. 160/2019.

In questi casi, il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi (art. 1 comma 823 della L. 160/2019).
Se, invece, “i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi” (in caso di omesso versamento del canone opera il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato).

(articolo tratto da eutekne.it )