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La legge di conversione del decreto Lavoro introduce la possibilità di acquisto e incasso nelle rivendite di generi di monopolio

Gli “ex voucher”, oggi rientranti nell’ambito delle prestazioni occasionali disciplinate dall’art. 54-bis del DL 50/2017, tornano a trovare spazio presso le tabaccherie. Questa è una delle rilevanti novità contenuta nella legge di conversione del DL 48/2023.

Già il decreto Lavoro aveva introdotto migliorie finalizzate a rendere più facile l’utilizzo di tale strumento in alcuni settori legati al turismo, andando in scia rispetto a quanto già fatto dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), che aveva cercato, con modifiche “chirurgiche”, di allargare i vincoli normativi ed economici che da sempre hanno reso più complesso il ricorso a entrambe le tipologie di strumento, ossia il Libretto Famiglia, riservato ai privati per alcune specifiche attività, e il contratto per prestazione occasionale, utilizzato dalle imprese a determinate condizioni.

L’art. 54-bis prevede infatti un tetto ai compensi che complessivamente ciascun lavoratore può conseguire e uno ai compensi tra medesimo lavoratore e utilizzatore, rispettivamente pari a 5.000 euro e 2.500 euro. La norma fissa anche un limite, sempre complessivo, che ciascun utilizzatore può erogare con riferimento alla totalità dei lavoratori impiegati.

Il comma 342 dell’art. 1 della L. 197/2022 ha innalzato a 10.000 euro quest’ultima soglia (prima pari a 5.000 euro), permettendo ai committenti di raddoppiare la capacità di ricorso a tali prestazioni, con il coinvolgimento però di nuovi lavoratori, atteso il permanere del limite nel singolo rapporto pari a 2.500 euro.

Il comma 1 lett. a) dell’art. 37 del DL 48/2023 (disposizione confermata in sede di conversione), a sua volta, aggiungendo un ulteriore periodo alla lett. b) comma 1 dell’art. 54-bis alla voce limite per gli utilizzatori, ha ulteriormente elevato a 15.000 euro la soglia per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
I datori di lavoro che operano in tali ambiti potranno, quindi, contare su ulteriori 5.000 euro per impiegare nuovi lavoratori, ricorrendo, date le attività che hanno natura imprenditoriale, al contratto per prestazione occasionale, disciplinato nel dettaglio dai commi 13 e seguenti dell’art. 54-bis.

La legge di conversione, con il nuovo comma 1 lett. a-bis) si è dedicata anche all’altra tipologia di prestazione occasionale, rappresentata dal Libretto Famiglia.
Tale strumento, fermi restando i limiti economici sopra richiamati, è riservato prevalentemente ai privati (oltre alle società e associazioni sportive) per specifiche attività, ossia piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e insegnamento privato supplementare, nonché i servizi resi dagli steward.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro per un’ora di lavoro.

Fino al 3 luglio 2023, il Libretto poteva essere acquistato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli Uffici Postali, mentre dal 4 luglio è invece possibile recarsi anche presso le rivendite di generi di monopolio: un’ubicazione sicuramente più pratica e flessibile che aveva fatto la fortuna degli ex voucher.

Vi sono novità importanti anche per quanto concerne la fase di incasso, questa volta valevoli sia per i soggetti impiegati mediante Libretto famiglia che per quelli gestiti attraverso il contratto per prestazione occasionale. Di norma i lavoratori, trascorsi 15 giorni dalla fine del mese successivo a quello nel quale è stata svolta la prestazione consuntivata dall’utilizzatore, incassano il compenso mediante accredito su conto corrente, preventivamente registrato su piattaforma INPS. Su richiesta del lavoratore è possibile ottenere il compenso anche presso qualsiasi ufficio postale, esibendo apposito mandato di pagamento, generato dalla piattaforma INPS e rilasciato dall’utilizzatore. Ora l’incasso mediante tale modalità potrà avvenire anche presso le tabaccherie.

È stata poi confermata in fase di conversione anche l’ulteriore modifica, inserita già dal DL 48/2023, che permette agli utilizzatori, rientranti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, di avvalersi del contratto per prestazione occasionale a condizione che non abbiano alle proprie dipendenze più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Va ricordato che per tutti gli altri utilizzatori la legge di bilancio 2023, sempre in ottica di semplificazione, ha aumentato fino a 10 dipendenti l’organico dei datori di lavoro che potranno fare ricorso al contratto per prestazione occasionale, eliminando anche il riferimento al settore turistico, che, sempre nel limite dei 10 dipendenti, potrà utilizzare il contratto per prestazione occasionale senza vincoli di natura soggettiva per i lavoratori impiegati.

(articolo tratto da eutekne.info)