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In attuazione dell’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con il presente DM viene ampliato l’ambito applicativo dell’obbligo di trasmissione al

Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello REDDITI PF) da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo, infatti, viene esteso ad altri esercenti professioni sanitarie.
Nuovi soggetti obbligati
L’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie viene esteso agli iscritti:
– agli Albi della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
– all’Albo dei biologi.
Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema tessera sanitaria
Ai fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema tessera sanitaria da parte:
– della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
– dell’Ordine dei biologi.
Decorrenza
L’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2019.
I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2019 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020, da rendere disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 15.4.2020.
Spese già soggette a comunicazione
Le spese da comunicare devono essere diverse da quelle già previste dall’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014, cioè quelle che vengono già comunicate da parte:
– degli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
– degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
– delle farmacie (pubbliche e private) e delle c.d. “parafarmacie”;
– delle aziende sanitarie locali;
– delle aziende ospedaliere;
– degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
– dei policlinici universitari;
– dei presidi di specialistica ambulatoriale;
– delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
– degli altri presidi e strutture, autorizzati o accreditati, per l’erogazione dei servizi sanitari;
– delle strutture sanitarie militari.
Modalità di invio dei dati
Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.7.2015 e 27.4.2018.
Termine di invio dei dati
L’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
In relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2019, l’invio deve quindi essere effettuato entro il 31.1.2020.
Modalità di utilizzo dei dati
Le modalità tecniche di utilizzo dei nuovi dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
– senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
– con un massimo però di 50.000,00 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
– entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
– ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Primo anno di applicazione dell’obbligo
Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
– di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
– oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute nel 2019, in relazione ai nuovi soggetti obbligati per effetto del DM in esame.

(fonte: Eutekne)