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Il Tribunale di Busto Arsizio (VA), Seconda Sezione Civile, con un decreto del 15 settembre 2014, ha approvato uno dei primi “Piani del consumatore” in Italia, consentendo ad una impiegata in cassa integrazione, di risolvere definitivamente una situazione debitoria complessa. Il debito di 86mila euro nei confronti di Equitalia è stato così ridotto a 11mila euro (-87%), un importo individuato in base alle attuali possibilità economiche della debitrice. E’ l’aiuto che arriva dalla legge n. 3/2012 relativa alla “Composizione della crisi da sovraindebitamento”, poco conosciuta ma che potrebbe dare un supporto concreto a chi è in difficoltà economica. Vediamo nel dettaglio la vicenda e come ottenere il piano.

In particolare, con la citata legge n. 3/2012 relativa alla “Composizione della crisi da sovraindebitamento” si è introdotta per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di instaurare una procedura con la quale consumatori, ma anche piccoli imprenditori, possono proporre la ristrutturazione dei debiti (anche fiscali) ottenendo, qualora vi siano le condizioni, la riduzione dell’importo dovuto in base alle proprie capacità economiche.

IL FATTO
La pronuncia trae origine da un ricorso depositato in Tribunale ad aprile 2014 da una debitrice per la proposizione di un piano per la composizione della sua posizione debitoria (cosiddetto piano del consumatore), secondo quanto previsto dalla legge n. 3/2012.

Si ricorda in proposito che la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dalla legge n. 221/2012) disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento, una procedura concorsuale a carattere volontario finalizzata a risolvere le situazioni di sovraindebitamento non sanabili attraverso le altre procedure concorsuali.

Nel piano veniva proposta la vendita di una parte dell’unico immobile di sua proprietà per ripianare i debiti contratti.

L’unico creditore della debitrice era rappresentato dall’Agente della riscossione Equitalia Nord per una somma di circa 87mila euro per tributi dovuti negli anni 1996 e 1997.

Nel luglio 2014, il professionista – incaricato in sostituzione dell’organismo di composizione della crisi – evidenziava ai giudici che la proposizione del piano non veniva accettata da Equitalia. Secondo l’Agente della riscossione, infatti, prima dell’accettazione da parte del creditore, la debitrice aveva già proceduto alla vendita dell’immobile.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nonostante le eccezioni formulate da Equitalia, sulla base della documentazione prodotta e delle relazioni predisposte dal professionista, i giudici di Busto Arsizio hanno ritenuto soddisfatti i requisiti di ammissibilità della procedura secondo quanto previsto dalla legge n. 3/2012.

Infatti, è stato appurato che nella proposta depositata a giugno (e, dunque, prima del rifiuto di Equitalia), era stata rilevata la possibilità di vendere la porzione dell’unico immobile posseduto dalla debitrice per pagare parte del proprio debito e che l’Agente della riscossione non aveva contestato né l’ammontare del suo credito né la convenienza del piano.

Invero, secondo i giudici la vendita è avvenuta nel rispetto dei termini temporali ed economici previsti nella proposta.

Inoltre, secondo il Tribunale, per il piano del consumatore non rileva l’accordo con i creditori, essendo soggetto solo all’omologazione da parte del giudice, dopo averne valutato la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta (articoli 12-bis e 12-ter della legge n. 3/2012).

Infatti, ai fini dell’omologazione occorre solo che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (articolo 12-bis, comma 3, primo periodo della legge n. 3/2012).

Pertanto, il Tribunale ha omologato il piano del consumatore presentato e, quindi, ne ha disposto l’esecuzione, consistente nel versaento ad Equitalia Nord della somma ricavata dalla vendita pari a circa 11.200 euro con una riduzione, quindi, di circa l’87% rispetto al debito iniziale.

Come si attiva la procedura?
La procedura riguarda i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.). Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi al Tribunale (o ad un organismo privato di composizione della crisi) con una proposta che, se accolta, diventerà vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti.

Il Tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.

(tratto da www.lavorofisco.it)

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